Via Marconi 1,
35030 Caselle di Selvazzano (PD)

0
Non hai articoli nel carrello.

0

0
Non hai articoli nel carrello.

0

×

REGISTRAZIONE

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Come ottenere Patentino F-Gas e Certificazione d'impresa

E’ operativo il REGISTO TELEMATICO NAZIONALE (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11/02/2013). Cosa significa? Scopriamo insieme quali sono gli step per ottenere il “Patentino del Frigorista”, come certificare la propria impresa e cosa succede se non ci si certifica. Troverai informazioni sull’attrezzatura obbligatoria da avere in dotazione e quali strumenti tarare.

 

# Step 1 #  Il “Patentino per frigorista”: la certificazione della persona (installatore)

Per certificare la persona (installatore) e ottenere il "Patentino Frigorista" bisogna superare un esame di valutazione teorico e pratico tenuto esclusivamente da società accreditate.

Quali installatori devono ottenere un certificato?

Chi svolge le seguenti attività: controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorati ad effetto serra (Regolamento CE n. 303/2008).

Per venire incontro alle tue esigenze, ti segnaliamo AGORA’, Organo di Valutazione Bureau Veritas, che ti accompagna in un percorso formativo di 9 ore preparatorio alla sessione d’esami ad un costo competitivo.

 

# Step 2 # La certificazione d’impresa

Una volta conseguito il “Patentino”, l’impresa deve ottenere un certificato da un organismo di certificazione, se svolge le seguenti attività:
- installazione,
- manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione,
- condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento CE n. 303/2008).

 

Quali obblighi ha l’impresa che svolge le suddette attività?

L’impresa per essere certificata deve avere in dotazione il seguente elenco minimo di attrezzatura:
- Recuperatore conforme ISO 11650
- Gruppo manometrico con tubi flessibili
- Cercafughe conforme CE 1516/2007 Sensibilità 5 gr/anno. Verifica ogni 12 mesi.
- Pompa per alto vuoto doppio stadio
- Bombola da recupero doppia via
- Bilancia tarata (precisione +/- 10 grammi)
- Termometro a due sonde
- Pinza amperometrica
- Impianto di saldobrasatura completo
- Kit pressatura con azoto o altro gas inerte

L’elenco degli strumenti di cui l’azienda si deve dotare e in particolare la taratura di alcuni di questi strumenti è a discrezione dell’organismo di certificazione. Non tutti gli organismi di certificazione, infatti, richiedono la stessa attrezzatura minima ed in particolare gli stessi prodotti con rapporto di taratura/calibrazione.

Per questo motivo, vi consigliamo di chiedere informazioni dettagliate al vostro ente certificatore in merito all’elenco del strumenti che dovete necessariamente acquistare e quali tra questi sono soggetti a taratura/calibrazione. La taratura/calibrazione della strumentazione F-Gas è un servizio aggiuntivo anche se il prodotto è nuovo.

>> Può interessarti anche il nostro post sui Rapporti di Taratura

 

# Step 3 # In che sanzioni si incorre se non si adempie agli obblighi di formazione del personale?

E’ uscito il Decreto Sanzioni, approvato dal Consiglio dei Ministri, che regola le modalità attuative del Regolamento CE n. 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra.

Il decreto prevede sanzioni penali e sanzioni amministrative che condannano le condotte contrarie agli obblighi previsti in merito alla formazione del personale che tratta gli apparecchi con gas refrigeranti e in merito alle attività di contenimento delle perdite e recupero dei gas serra dagli apparecchi di refrigerazione, condizionamento d’aria, sistemi antincendio e pompe di calore.

Il Decreto Sanzioni segue dunque il D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2012 ed entrato in vigore il 5 maggio successivo, che ha ufficializzato l’entrata in vigore del Patentino del Frigorista.

Di seguito parte dello schema del Decreto recante alcune delle sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

 

Oggetto del controllo per i tecnici del freddo

Utilizzo di personale non certificato per attività di recuopero e contenimento perdite
da €10.000 a €100.000

Utilizzo di personale non certificato per attività d'installazione, manutenzione e riparazione di impianti di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore ed antincendio contenenti gas fluorati
da €10.000 a €100.000

Mancata iscrizione al Registro Telematico istituito presso le Camere di Commercio
da €10.000 a €100.000

 

Vuoi maggiori informazioni?








* Campi obbligatori